Diritto del lavoro

avvocato diritto del lavoro roma

Una specifica area dello Studio Legale del Prof. Avv. Gaetano Edoardo Napoli e dell’Avv. Antonio Mollo si occupa in maniera specialistica del settore lavoristico, essendo in grado di soddisfare gli interessi di chi richiede consulenza o assistenza, giudiziale o stragiudiziale, su:

diritti del lavoratore

diritti del datore di lavoro

licenziamenti

varie forme di lavoro

prestazioni di attività speciali


L’area  Diritto del Lavoro dello Studio Legale ha predisposto una serie di documenti informativi sulla materia, che possono essere consultati nelle pagine del sito dedicate al settore lavoristico


 

Qui di seguito si può leggere qualche notazione sul rapporto di lavoro subordinato

Il Rapporto di lavoro subordinato

Nella sistematica del codice civile del 1942 non si rinviene tra i contratti tipici la tipizzazione del contratto di lavoro.

Tale impostazione risente, ad ogni evidenza, dell’influenza del sistema corporativo, che, lungi dal considerare il rapporto di lavoro subordinato come un contratto sinallagmatico, vedeva più esattamente il prestatore di lavoro come colui che collaborava con l’imprenditore per la realizzazione ed il soddisfacimento di interessi che trascendevano quelli delle singole parti.

Solo la dottrina successiva ha ricondotto il contratto di lavoro nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive: il prestatore di lavoro, come si evince dalla definizione fornita dall’art. 2094 c.c. mette a disposizione la propria prestazione lavorativa ricevendo in cambio la retribuzione.

Il rapporto di lavoro subordinato, di cui all’art. 2094 c.c., si contrapppone al contratto di lavoro autonomo, di cui all’art. 2222 c.c., essendo caratterizzato il primo dall’elemento della subordinazione e il secondo per l’assenza di tale elemento. Recita, infatti, l’art. 2222 c.c., rubricato Contratto d’opera: “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.

Secondo l’art. 2094 c.c.: “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore“.

L’elemento della subordinazione indica quel particolare modo attraverso cui è resa la prestazione lavorativa, ovvero mediante la sottoposizione al potere datoriale; questo elemento è stato diversamente interpretato dalla dottrina, la quale ha oscillato tra la tesi di carattere “economico” e quella, assolutamente prevalente, di carattere “giuridico”.

Secondo la prima impostazione, infatti, la subordinazione del prestatore di lavoro si identificherebbe con la dipendenza economica del lavoratore rispetto al datore di lavoro; la tesi di ordine “giuridico”, invece, identifica la subordinazione in quella sottomissione, normativa e tecnico-funzionale, al potere direttivo del datore di lavoro, indipendentemente dal profilo economico.


Ogni avvocato diritto del lavoro deve conoscere in ogni caso le norme giuridiche che regolano il diritto del lavoro, ma per un avvocato diritto del lavoro è opportuna anche l’acquisizione delle conoscenze relative alle regole economiche che governano i rapporti lavoristici


 

La dottrina tradizionale individua, quindi, nella sottoposizione al potere direttivo datoriale del prestatore di lavoro l’elemento distintivo della subordinazione.

Il tratto peculiare di tale elemento è da rinvenirsi nella disponibilità del lavoratore a ricevere le direttive continue del datore di lavoro che si modificano in funzione delle “modalità organizzative interne del comportamento dovuto”, come ha sostenuto autorevole dottrina.

Di conseguenza, si può affermare che con l’espressione “sotto la direzione” si fa riferimento alle direttive impartite dal datore di lavoro che possono essere unilateralmente modificate nella vigenza del rapporto di lavoro e che afferiscono alle modalità esecutive della prestazione professionale (cioè al modo in cui la prestazione deve essere resa) in modo che la collaborazione “alle dipendenze” dell’imprenditore risulti funzionale agli interessi di quest’ultimo.

Da quanto detto, emerge che l’elemento qualificante la subordinazione deve ravvisarsi nella eterodirezione; tale criterio, tuttavia, non è stato sempre unanimamente riconosciuto come idoneo a distinguere il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo.

E’ agevole comprendere come il concetto di direttiva muti a seconda del contesto di riferimento della prestazione professionale.

Proprio muovendo da tale constatazione, un certo filone dottrinario ha ritenuto inadeguato tale parametro a giustificare quelle tipologie di rapporti in cui, in ragione dell’elevato contenuto della prestazione lavorativa, il potere direzionale può dirsi attenuato (si pensi alle prestazioni lavorative di contenuto artistico); si tratterebbe di forme di cd “subordinazione attenuata”, sempre crescenti nel panorama del mondo del lavoro post-industriale. Tali perplessità non sono state tuttavia ritenute persuasive.

Nelle ipotesi in cui il potere direttivo datoriale risulta attenuato – si è argomentato da parte di altri – è possibile fare ricorso a quegli altri parametri che la giurisprudenza reputa secondari, nel senso che non sono da soli decisivi a qualificare un rapporto di lavoro come subordinato, ma valutati globalmente possono costituire degli importanti indici probatori.

 


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